Di cosa si tratta

Le schermature solari sono delle strutture atte a proteggere la casa dai raggi solari, una soluzione semplice ma efficace per risparmiare energia nella propria casa. Le schermature solari nascono per rafforzare il ruolo degli infissi, anello debole quando si parla di coibentazione degli edifici.

 

Un sistema di schermatura solare efficace potrebbe essere cruciale per massimizzare i guadagni termici in inverno e rinfrescare in estate, soprattutto in quelle abitazioni caratterizzate da ampie vetrate. Altro punto cardine, le schermature solari devono garantire il massimo comfort visivo lasciando penetrare la luce naturale in base all’esigenza degli abitanti.

In commercio esistono diversi tipi di schermature solari con una diversa efficacia. L’efficacia delle schermature solari non dipende solo dai materiali di composizione ma anche dalla realizzazione della messa in posa, dalla posizione delle superfici vetrate e dal clima locale. Tuttavia, è fondamentale che il materiale usato per la schermatura (così come il suo colore) abbia specifici valori di trasmittanza, riflettanza e assorbanza.

Trasmittanza, riflettanza e assorbenza, cosa significano questi termini?

Trasmittanza
La trasmittanza indica la frazione di luce incidente a una data lunghezza d’onda che attraversa un campione, quindi la luce che riesce a penetrare dalla finestra. Abbiamo già affrontato il concetto di trasmittanza in bioedilizia ma quella volta lo abbiamo fatto riferendoci all’energia termica parlando dei materiali isolanti (trasmittanza termica). A grandissime linee il concetto è pressoché il medesimo ma con le schermature solari non si parla di calore bensì di intensità luminosa trasmessa.

Riflettanza
E’ il rapporto tra illuminazione e illuminanza. La riflettanza indica la proporzione di luce incidente che una data superficie è in grado di riflettere. In altre parole, indica la luce che una volta raggiunta la nostra superficie viene riflessa quindi non illumina gli ambienti interni.

Assorbanza
L’assorbanza è definita come il logaritmo dell’inverso della trasmittanza; in altre parole si tratta della luce assorbita dalla schermatura che non è ne’ trasmessa all’interno dell’edificio ne’ riflessa all’esterno.

Tornando alla schermatura solare, la sua efficacia dipende da queste tre proprietà ma anche dalla tipologia di schermatura, se fissa o mobile, dal tipo di giacitura dello schermo rispetto al serramento (quindi se si tratta di una schermatura solare interna, esterna o integrata all’infisso) e ancora, dalla giacitura dello schermo rispetto alla facciata: se posta in parallelo, se posta ortogonalmente, in orizzontale o in verticale.

Inoltre, è importante tenere conto di:

  • Ventilazione
  • Radiazioni luminose
  • Radiazioni termine
  • Protezione dal sole e dalla pioggia
  • Resistenza agli agenti atmosferici

 

Credits: www.ideegreen.it

Schermature solari

VADEMECUM PER L’USO: SCHERMATURE SOLARI (Art.1, comma 345c della legge finanziaria 2007) (aggiornato al 30 giugno 2016

Questo Vademecum è stato messo a punto da ENEA sulla base di un suo parere e come tale ha il valore di una valutazione tecnica, che in ogni caso non potrà costituire giurisprudenza. Tale parere tiene conto anche di quanto riportato nella Guida dell’Agenzia delle Entrate di gennaio 2015.
REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI: • Alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso; • deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi; • in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 345, 346 e 347 solo per la parte non ampliata.
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO: • è agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura di cui all’Allegato M (*) al DLgs 311 del 29/12/2006; • le schermature solari devono possedere una marcatura CE, se prevista; • le schermature solari devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.
(*) La Legge del 23 Dicembre 2014 n.190 (c.d. Legge di Stabilità 2015), pubblicata nel Supplemento Ordinario n°99 alla G.U. n. 300 del 29/12/2014, proroga nella misura del 65%, fino al 31 dicembre 2015, le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ed estende la detrazione anche all’acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311, per spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. Il Decreto 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” pubblicato nella G.U. n. 158 del 10/07/2009, all’art. 7, comma 2, ha sostituito integralmente con l’Allegato B i contenuti dell’Allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311. Nell’Allegato B non sono presenti norme UNI “di prodotto” relative alle schermature solari ma sono presenti due specifiche norme (UNI-EN-13363) per il calcolo della trasmittanza solare e luminosa per dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate. In considerazione di quanto sopra esposto, si sono analizzate le normative UNI relative al calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici (UNI/TS 11300-1 e UNI EN ISO 13790) per ricavarne le tipologie di schermature solari che potrebbero rientrare nella detrazione fiscale del 65%.
Da queste analisi sono emerse le seguenti considerazioni, in merito alle tipologie di schermature solari i cui costi potrebbero essere computati per la detrazione fiscale del 65%:
– devono essere a protezione di una superficie vetrata; – devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente; – possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate; – possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti); – devono essere mobili; – devono essere schermature “tecniche”; – per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti ; – per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento NORD.
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: a) documentazione da conservare a cura del cliente: di tipo “amministrativo”: • fatture relative alle spese sostenute; • ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale;
di tipo “tecnico”: • schede tecniche; • originali inviati all’ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente);
b) documentazione da trasmettere all’ENEA: esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2016: http://finanziaria2016.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere o nel caso di interventi di riqualificazione energetica di basso impatto (ad esempio la sostituzione di infissi), come da dichiarazione di conformità. (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni. qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate):
• Scheda descrittiva dell’intervento (allegato F al “decreto edifici”), che può anche essere redatto dal singolo utente.
N.B. nel campo dell’Allegato F relativo al risparmio energetico stimato (13) è possibile inserire il valore “0”.
c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate: Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l’obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.