DL 19/05/2020 nr. 34: Incentivi per efficientamento energetico e fotovoltaico.
Per favorire un’adeguata ripartenza a seguito dei danni economici causati dal COVID-19, è stato pubblicato in data 19 maggio 2020 dal Consiglio dei Ministri il cosiddetto “Decreto Rilancio”, ovvero:
“Decreto-legge recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Tale decreto prevede una serie di Bonus e Incentivi determinanti nel rilancio dell’economia nazionale, e intende in particolare andare in sostegno alle piccole imprese che si sono inevitabilmente ritrovate in situazioni economiche critiche, e, al contempo, incoraggiando un importante sviluppo energetico.
Le novità per la riqualificazione energetica
Per l’incentivazione allo sviluppo dell’energia pulita viene messo a disposizione tale Bonus 110%, una detrazione che sarà applicata sulle spese di efficientamento energetico che verranno effettuate tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, a condizione che esse siano: finalizzate al miglioramento di almeno due classi energetiche dell’abitazione, che non superino lo specifico ammontare complessivo disposto stabilito in base alla tipologia intervento e che siano necessariamente abbinate a uno dei seguenti interventi:
- Operazioni di isolamento termico delle superfici disperdenti (Ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero di abitazioni che compone l’edificio medesimo);
- Interventi sulle parti comuni degli edifici e sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero di abitazioni che compone l’edificio medesimo).
La detrazione viene riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono, per l’appunto, assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (da dimostrare mediante attestato di prestazione energetica rilasciato da tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata).
Viene inoltre specificato che, in caso di rilascio di attestazioni e asseverazioni infedeli, è prevista una sanzione da euro 2.000 a euro 15.000, nonché la decadenza del beneficio.
Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo
Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica spetta, per le spese sostenute, un ammontare complessivo non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto, ugualmente nella misura del 110%, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi sopraelencati.
La stessa detrazione viene quindi riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, nello stesso ammontare complessivo di euro 48.000 e nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.
La detrazione non è tuttavia cumulabile con altri incentivi pubblici o forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea/ incentivi per lo scambio sul posto. Quest’ultima è, infatti, subordinata alla cessione in favore del GSE.
Chi può approfittare del Bonus?
Le disposizioni descritte si rivolgono a:
- Condomìni;
- Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- Istituti autonomi case popolari (IACP) nonché degli enti aventi le stesse finalità sociali, ovvero che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” (Fornire una casa), o per chi possiede un’abitazione adibita ad edilizia residenziale pubblica;
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
La disposizioni NON si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività d’impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale (seconde case).
Ripartizione delle detrazioni
La ripartizione delle detrazioni, riconosciuta nella misura del 110%, verrà effettuata in cinque quote annuali di pari importo.
Rientrano inoltre tra le spese detraibili i costi per il rilascio delle attestazioni, asseverazioni e del visto di conformità, e le eventuali spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto di climatizzazione sostituito.
Per visualizzare il Decreto completo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, premere su questo link e cliccare sull'articolo n. 119.