Sfruttando l’effetto fotoelettrico le celle fotovoltaiche trasformano la luce in energia elettrica. Di tutte le rinnovabili questa tecnologia è la più complessa ma allo stesso tempo la più facile in termini impiantistici.
Basta mettere un pannello al sole e immediatamente si ha erogazione di energia elettrica subito disponibile, non occorrono turbine, caldaie, motori o plinti.

I pannelli fotovoltaici possono facilmente essere installati sui tetti, sulle pareti o a terra e gli impianti possono essere ad isola oppure connessi alla rete.

VADEMECUM PER L’USO: PANNELLI SOLARI (Art.1, comma 346 della legge finanziaria 2007) (aggiornato al 28 giugno 2016)

REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:

VADEMECUM PER L’USO: PANNELLI SOLARI (Art.1, comma 346 della legge finanziaria 2007) (aggiornato al 28 giugno 2016)
REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI: • alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso; • deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi; • in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, è consentito far riferimento al comma 346 solo per la parte non ampliata.
N.B. Nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (ossia, edifici esistenti con superficie utile superiore a 1.000 mq, soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro o edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione), come riportato al comma 4 dell’Art.11 del D. Lgs. 28/2011, “gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del decreto stesso, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi”. (Per ulteriori informazioni si rimanda alla faq n°44). Alla luce del medesimo decreto (nello specifico, al punto 6 dell’Allegato 2), si ricorda che i pannelli solari devono possedere anche la certificazione solar keymark (obbligatoria dal 29 marzo 2013).
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO: a. i pannelli solari s’intendono agevolabili per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; b. i pannelli solari e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni; c. gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni; d. i pannelli solari devono possedere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione Europea o della Svizzera (vedasi a tal proposito la faq n°9); e. l’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità con i manuali di installazione dei principali componenti; f. nel caso di pannelli solari autocostruiti, in alternativa a quanto disposto ai punti b) e d), può essere prodotto l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
ALTRE OPERE AGEVOLABILI: assicurate le condizioni su esposte: • i pannelli solari s’intendono agevolabili anche ad integrazione dell’impianto per la
2
climatizzazione invernale esistente.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: a) documentazione da conservare a cura del cliente: • asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra.
N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere:  sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);  esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).
Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti: di tipo “amministrativo”: • fatture relative alle spese sostenute; • ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale; di tipo “tecnico”: • schede tecniche; • originale dell’Allegato F inviato all’ENEA firmato (dal tecnico e/o dal cliente);
b) documentazione da trasmettere all’ENEA: esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2016: http://finanziaria2016.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere. (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate): • Scheda descrittiva dell’intervento (allegato F al “decreto edifici”), che può anche essere redatto dal singolo utente.
c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate: • Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l’obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.