Isolamento a cappotto

Il cappotto termico, detto anche isolamento a cappotto o sistema di isolamento a cappotto, è un sistema composto da una serie di materiali che, applicati esternamente, sulle facciate degli edifici, ne garantiscono un ottimale isolamento termico.

I componenti principali del sistema a cappotto sono:

  • La malta adesiva e i collanti, da utilizzare per fissare i pannelli di isolante termico al supporto
  • I tasselli, che vengono utilizzati per il fissaggio meccanico del pannello isolante alla facciata, quando necessario
  • I materiali isolanti per cappotto termico, quali: EPS, lana di roccia, fibra di legno, PIR, sughero
  • Le malte e le reti di armatura, che vengono applicate sull’isolante
  • Gli intonaci di fondo e i rasanti, specifici per esterni e per il cappotto termico
  • Gli intonaci di finitura
  • I rivestimenti per esterni, specifici per il cappotto termico
  • I materiali necessari alla sigillatura dei giunti tra le lastre di isolante del cappotto termico
  • Gli accessori necessari a completare il sistema di isolamento a cappotto come la rete angolare, i paraspigoli, i profili per la zoccolatura, raccordi, bordi e nastri di guarnizione
  • Gli accessori speciali del sistema a cappotto che consentono, anche in caso di cappotto termico, di ricostruire fregi e decori presenti sulle facciate d’epoca o di ricrearli ex novo se il committente e il progettista lo desiderano

Quali sono i vantaggi che fornisce l’applicazione del cappotto termico?

Il sistema di isolamento a cappotto fornisce moltissimi vantaggi:

  • Consente di isolare l’edificio garantendo un clima interno più stabile e piacevole. L’edificio presenterà un comfort nettamente superiore rispetto ad edifici con facciate non isolate.
  • Grazie al cappotto è possibile conseguire risparmi notevoli in bolletta: i consumi per il riscaldamento invernale così come quelli per il raffrescamento estivo si ridurranno sensibilmente
  • Il cappotto protegge la facciata da intemperie e aggressioni esterne, e, se applicato su facciate esistenti, consente di risolvere problemi quali ponti termici, fessurazioni e cavillature della facciata
  • Il cappotto è sicuro: viene installato in Europa da oltre 50 anni, non è un sistema sperimentale e, se correttamente posato, garantisce prestazioni eccellenti e durevoli
  • Il cappotto termico è indispensabile perché l’edificio mantenga il proprio valore sul mercato o possa essere vendibile, in caso di nuove costruzioni. Il mercato italiano è pieno di edifici invenduti a scarso o nullo risparmio energetico. Un acquirente, potendo scegliere, opterà certamente per un edificio isolato con cappotto termico.
  • Il cappotto è una misura fondamentale di manutenzione della facciata: mentre ci prendiamo cura della macchina e della caldaia, sulle quali investiamo moltissimo tempo e denaro per la manutenzione, gli immobili vengono trascurati. E’ necessario invece prendersi cura dell’involucro del proprio edificio, proteggendolo anche mediante il cappotto termico.

VADEMECUM PER L’USO: COIBENTAZIONE PARETI VERTICALI, TETTI, SOLAI (Art.1, comma 345a della legge finanziaria 2007) (aggiornato al 28 giugno 2016)

REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI: • alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso; • deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi; • deve essere dotato di impianto di riscaldamento (come definito dalla nostra faq n° 24). • in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma al comma 345 e solo per la parte non ampliata.

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO: • l’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione); • deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati; • deve assicurare un valore di trasmittanza termica (U) uguale o inferiore a quello riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

ALTRE OPERE AGEVOLABILI: assicurate le condizioni su esposte: • le opere provvisionali ed accessorie (punto 1a dell’Art.3 del “decreto edifici”). E quindi, ad esempio: ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci etc).

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: a) documentazione da conservare a cura del cliente: • l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale devono essere indicati: il valore stimato di trasmittanza dei vecchi involucri e il valore di trasmittanza dei nuovi involucri. Inoltre deve essere asseverato che tale nuovo valore rispetta il valore limite di trasmittanza riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

N.B. In base alle nuove disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere:  sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);  esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).
Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti: di tipo “amministrativo”: fatture relative alle spese sostenute; • ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale; di tipo “tecnico”: • schede tecniche; • originali degli Allegati inviati all’ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente); • dal 4 agosto 2013, l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.). Per ulteriori informazioni, si rimanda alla nostra faq n°39.

b) documentazione da trasmettere all’ENEA: esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2016: http://finanziaria2016.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere. (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate):

• Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici”; • Scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al ”decreto edifici”).

c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate: • Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l’obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.

 

VADEMECUM PER L’USO: RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO (Art.1, comma 344 della legge finanziaria 2007) (aggiornato al 28 giugno 2016)

REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI: • alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso; • deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi; • deve essere dotato di impianto di riscaldamento (come definito dalla nostra faq n° 24).

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO: • deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite definiti all’allegato A del D.M. 11/3/08; • deve essere relativo all’intero edificio; • in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 345, 346 e 347 e solo per la parte non ampliata.

OPERE AGEVOLABILI: assicurate le condizioni su esposte, data l’assenza di specifiche indicazioni normative, si ritiene che la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” comprenda QUALSIASI intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili: • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione; • impianti di cogenerazione, trigenerazione, ecc. • interventi di coibentazione o di sostituzione di finestre non aventi i requisiti tecnici prescritti dal comma 345 di riferimento.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: a) documentazione da conservare a cura del cliente: • asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale si dichiara che l’intervento assicura un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite indicati nell’allegato A del D.M. 11/3/08;

N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere:  sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);  esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso
le amministrazioni competenti).

Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti: di tipo “amministrativo”: • fatture relative alle spese sostenute; • ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale; di tipo “tecnico”: • schede tecniche; • originali degli Allegati inviati all’ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente); • dal 4 agosto 2013, l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.). Per ulteriori informazioni, si rimanda alla nostra faq n°39.

b) documentazione da trasmettere all’ENEA: esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2016: http://finanziaria2016.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere. (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate): • Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al D.M. 19/2/07; • Scheda informativa dell’intervento (Allegato E al D.M. 19/2/07).

c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate: Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l’obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.